Con l’ordinanza n. 27371, depositata il 21 luglio 2026, la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione di particolare importanza per le sue rilevanti conseguenze sulle strategie difensive e le scelte che devono essere compiute dal difensore nelle diverse fasi del processo penale.
Il problema può essere espresso in termini semplici: il giudice può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nell’imputazione senza informarne preventivamente l’imputato, quando il cambiamento gli abbia impedito di accedere a un rito alternativo?
Nel caso esaminato, il giudice di primo grado aveva modificato la qualificazione giuridica del fatto soltanto al momento della decisione. La nuova qualificazione, tuttavia, avrebbe consentito all’imputata di chiedere la definizione del procedimento con la “messa alla prova”. A quel punto, tuttavia, il termine per presentare la richiesta era già scaduto.
L’imputata si è così trovata nell’impossibilità di accedere ad un “rito alternativo” che avrebbe potuto richiedere se la diversa qualificazione le fosse stata comunicata in tempo utile.
Il precedente europeo
La questione si inserisce nel percorso già tracciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza BK del 9 novembre 2023.
In quella decisione, la Corte europea ha affermato che l’imputato deve essere tempestivamente informato della diversa qualificazione giuridica prospettata dal giudice. L’informazione deve essere fornita in un momento e con modalità tali da consentirgli di organizzare concretamente ed efficacemente la propria difesa.
Non è sufficiente che la nuova qualificazione fosse prevedibile, né assume rilievo il fatto che essa non comporti una pena più grave. Ciò che conta è che l’imputato possa conoscere il reale contenuto dell’accusa e “modulare” la sua difesa rispetto ad esso.
Con la recente ordinanza, la Cassazione chiede alla Corte di giustizia di chiarire se questi principi debbano valere anche quando la riqualificazione incide sulla possibilità di scegliere un rito alternativo.
La scelta del rito come parte della difesa
Nell’ordinamento italiano, la richiesta di “riti alternativi” (ad es. giudizio abbreviato, patteggiamento o messa alla prova) deve essere formulata entro termini precisi, generalmente collocati nelle fasi iniziali del procedimento.
La scelta viene quindi compiuta dall’imputato sulla base dell’accusa formalmente contestata. La qualificazione giuridica dei fatti può incidere, quindi, sulla stessa possibilità di accedere a uno specifico rito alternativo.
Se la qualificazione cambia soltanto al momento della sentenza, quando i termini sono ormai scaduti, la libera e consapevole di scelta dell’imputato (e quindi il concreto esercizio del diritto di difesa) rischia di diventare puramente teorica.
Il tradizionale principio secondo cui il giudice è libero di attribuire al fatto una qualificazione diversa da quella formulata dal pubblico ministero, dovrebbe quindi essere conciliato con il diritto dell’imputato a conoscere tempestivamente il quadro giuridico dell’accusa e a compiere scelte processuali consapevoli.
Le possibili conseguenze
Qualora la Corte di giustizia riconoscesse l’incompatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’Unione, il giudice dovrebbe comunicare preventivamente la diversa qualificazione alla difesa.
Inoltre, quando la nuova qualificazione giuridica del fatto renda possibile un rito alternativo prima non accessibile, dovrebbe essere consentito all’imputato di esercitare tale facoltà, anche se il termine ordinariamente previsto è già decorso.
Nel caso sottoposto alla Cassazione, ciò potrebbe comportare il diritto dell’imputata ad ottenere la rimessione in termini per chiedere la messa alla prova. La decisione europea potrebbe però incidere, più in generale, sul rapporto tra formulazione dell’accusa, potere di riqualificazione del giudice ed effettività del diritto di difesa.