Il mancato pagamento dell’assegno di divorzio può avere conseguenze anche penali e può portare alla contestazione del reato di cui all’art. 570-bis c.p., che, come è noto, punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio.
Come in ogni ipotesi di reato, all’imputato deve essere sempre assicurato il diritto di difesa ed il giudice è tenuto ad accertare tipicità, offensività e colpevolezza del fatto concreto.
In una direzione diversa sembra invece indirizzarsi la recente sentenza della Cassazione penale (n. 13351 del 10 aprile 2026).
I giudici di legittimità, decidendo il ricorso dell’ex coniuge obbligato che allegava un peggioramento delle proprie condizioni economiche ed il miglioramento di quelle dell’altro ex coniuge, nonché la circostanza che quest’ultima avesse intrapreso una nuova convivenza, hanno ritenuto che tali circostanze non potevano essere dedotte in sede penale. E ciò perché il bene giuridico tutelato dall’art. 570 bis c.p. sarebbe la corretta ottemperanza agli obblighi economici stabiliti dal giudice civile, si che unicamente a questi spetterebbe il compito di provvedere all’eventuale modifica o revoca dell’assegno.
La decisione si presta tuttavia a diversi rilievi critici che si incentrano sulla corretta individuazione del bene giuridico tutelato e sul rispetto del diritto di difesa.
Se fosse sufficiente accertare che quanto stabilito in sede civile non è stato integralmente versato, lo spazio riservato alla difesa dell’imputato rischierebbe di ridursi drasticamente. Il processo penale finirebbe infatti per limitarsi alla constatazione dell’inadempimento, senza verificare se la condotta presenti quella concreta offensività che giustifica l’intervento della sanzione penale, così pervenendosi ad una sostanziale sovrapposizione tra illecito civile e illecito penale.
Il provvedimento civile resta vincolante e il giudice penale non può modificarlo o revocarlo. Ciò non significa, tuttavia, che esso possa sostituire l’accertamento della responsabilità penale. Nel processo devono poter entrare ed essere valutati la consistenza e la durata dell’inadempimento, l’effettiva possibilità dell’obbligato di adempiere, le sue condizioni economiche e familiari, e quelle dell’altro ex coniuge, e eventuali sopravvenienze e, soprattutto, la concreta incidenza dell’omissione sugli interessi tutelati dalla norma.
Difendersi, dunque, non può significare soltanto dimostrare di avere pagato. Significa poter dimostrare che, nel caso concreto, l’inadempimento contestato non presenta i caratteri necessari per trasformarsi in un fatto penalmente rilevante.
È su questo terreno che si misura la distinzione, essenziale in uno Stato di diritto, tra la violazione di un obbligo civile e la commissione di un reato.
Gaia Marrancone
Un più ampio commento della stessa autrice dal titolo «Note sul reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570-bis c.p.», è stato pubblicato il 7 agosto 2026 sulla rivista Nullum Crimen.